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Trasporto disabili, per la Corte Costituzionale il servizio deve essere sempre garantito

Trasporto disabili, per la Corte Costituzionale il servizio deve essere sempre garantito

PESCARA, 17 dicembre – Il contributo della Regione a sostegno dei servizi sociali più importanti, come il trasporto degli studenti disabili, non può diventare incerto e aleatorio, perché condizionato dalla disponibilità di bilancio, né può mettere a rischio l’effettiva fornitura della prestazione. E’ questo il principio ribadito dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima una norma contenuta nella legge 78/1978 della Regione Abruzzo, che per il servizio di trasporto degli studenti portatori di handicap o di situazioni di svantaggio, prevede che la Giunta regionale garantisca un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle Province solo “nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa”.

Proprio il passaggio quest’ultimo passaggio, relativo i limiti della disponibilità finanziaria,  è stato ritenuto incostituzionale dai giudici, che hanno esaminato la disposizione su richiesta del Tar Abruzzo, accogliendo i rilievi mossi.

“Si deve ritenere – si legge nella sentenza, relatore il giudice Giulio Prosperetti – che l’indeterminata insufficienza del finanziamento condizioni, ed abbia già condizionato, l’effettiva esecuzione del servizio di assistenza e trasporto come conformato dal legislatore regionale”.

La disposizione rende

“generico ed indefinito il finanziamento destinato a servizi afferenti a diritti meritevoli di particolare tutela, rendendo possibile che le risorse disponibili siano destinate a spese facoltative piuttosto che a garantire l’attuazione di tali diritti”. E questo “determina un vulnus”.

Nel 2008 le Province abruzzesi hanno ottenuto un cofinanziamento nella percentuale del 39% (invece che del 50%), nel 2009 del 18%, nel 2011 del 26%, nel 2012 del 22%.

“Palese – afferma la sentenza – è la lesione della effettività del servizio, non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche per l’assoluta discontinuità delle percentuali di copertura ammesse a finanziamento”.

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