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La Consulta dichiara illegittima la legge della Regione Abruzzo sui metanodotti

La Consulta dichiara illegittima la legge della Regione Abruzzo sui metanodotti

PESCARA, 25 novembre – La Corta Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge regionale dell’8 giugno 2015, attraverso la quale la Regione Abruzzo aveva inteso disciplinare le aree di collocazione e le distanze di sicurezza nella posa dei metanodotti, al fine di garantire l’incolumità pubblica. Nello specifico, è stato bocciato il primo articolo del testo, nella parte che introduce l’articolo 1.2, commi 1 e 2.

In base al primo comma dell’articolo della legge regionale giudicata illegittima:

“Le centrali di compressione e di spinta del gas funzionali sono localizzate, in ottemperanza alle disposizioni del Piano regionale della qualità dell’aria, nelle zone industriali della Regione dove l’impatto ambientale e il rischio sismico sono minori”.

In base al secondo comma bocciato:

“Fatte salve le norme nazionali, relative alle distanze di sicurezza dei metanodotti della rete nazionale esistente, per i nuovi metanodotti la Regione stabilisce distanze di sicurezza tali da salvaguardare l’integrità fisica delle persone stabilendo distanze che crescono in proporzione all’aumentare del diametro delle condotte e della loro pressione d’esercizio secondo l’allegata tabella e le note per condotte con categoria di posa”. Nel testo venivano poi specificati valori e parametri.

La legge era stata impugnata dal Governo, con la Regione Abruzzo che aveva rinunciato a costituirsi in giudizio. La Consulta, presieduta dal giudice Paolo Grossi, ha accolto le tesi dell’Avvocatura dello Stato, sulla base delle seguenti ragioni:

“La disposizione, che affida alla Regione la competenza a stabilire le distanze di sicurezza dei nuovi metanodotti, si pone in contrasto con l’espressa riserva allo Stato della determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell’energia. La riserva risponde alla necessità di salvaguardare l’uniformità delle soluzioni tecniche, la cui adozione deve pertanto essere mantenuta in capo allo Stato, anche nelle materie di legislazione concorrente”.

 

 

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