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Presunti abusi su minore a Villa Raspa, rito abbreviato per don Vito Cantò. Il caso farà scuola

Presunti abusi su minore a Villa Raspa, rito abbreviato per don Vito Cantò. Il caso farà scuola

PESCARA, 8 giugno 2017 – Rito abbreviato per don Vito Cantò, il parroco di 44 anni accusato di abusi sessuali su un ragazzo di 15 anni, ai tempi in cui guidava la parrocchia di San Camillo de Lellis a Villa Raspa di Spoltore. L’istanza della difesa è stata accolta questa mattina dal tribunale collegiale di Pescara presieduto dal giudice Maria Michela Di Fine. Si sta invece trasformando in una disputa di natura giurisprudenziale la questione del “ne bis in idem”, che la difesa del parroco ha sollevato davanti alla Cassazione e ha riproposto oggi in aula.

I fatti per i quali don Vito Cantò è finito a processo sono venuti alla luce nel 2013, quando alla curia di Pescara arrivarono voci su presunti abusi sessuali ai danni di un ragazzino. Nell’estate del 2013, con il processo canonico alle battute iniziali, fu l’arcivescovo Tommaso Valentinetti a sospendere don Vito “ad cautelam”, ma senza informare le forze dell’ordine dei presunti abusi sessuali. Proprio in quel periodo il parroco lasciò misteriosamente e improvvisamente la parrocchia di Villa Raspa e si dimise dal suo ruolo di educatore negli scout dell’Agesci. Dopo l’inizio del processo canonico, i genitori del ragazzo si rivolsero alla squadra mobile guidata da Pierfrancesco Muriana, rivelando che tra il 2011 e il 2012 ci sarebbero stati incontri sessuali tra il prete e il minorenne nell’alloggio canonico di don Vito. Sulla base degli atti dell’inchiesta, coordinata dal pm Salvatore Campochiaro, “i rapporti sarebbero avvenuti senza costrizione fisica ma, a distanza di mesi, avrebbero provocato una crisi di identità sessuale al ragazzo” e lui si sarebbe confidato con i genitori.

Il processo canonico si è poi concluso con una sentenza di condanna che prevede l’interdizione perpetua dallo svolgimento di attività parrocchiali a contatto con i minorenni, la sospensione per tre anni dal ministero sacerdotale, l’obbligo di dimora per cinque anni, all’interno di un monastero di Roma, al fine di condurre “una vita di preghiera e di penitenza”, e la prescrizione di “un percorso psicoterapeutico”. Don Vito Cantò ha comunque evitato la pena massima prevista dal tribunale ecclesiastico, ovvero la perdita dello stato clericale.

Alla luce di questa sentenza, la difesa del parroco aveva sollevato la questione del “ne bis in idem” davanti alla Cassazione, che aveva giudicato inammissibile l’istanza. La difesa sostiene, in sostanza, che poiché don Vito Cantò è già stato condannato dal tribunale ecclesiastico per la stessa vicenda e sta già scontando la pena, non può essere giudicato una seconda volta da un tribunale penale.

In attesa di conoscere le motivazioni della Cassazione, la difesa del parroco oggi ha ripresentato la stessa eccezione davanti al tribunale collegiale di Pescara, con il pm Salvatore Campochiaro e il legale di parte civile, Vincenzo Di Girolamo, che si sono opposti.

Secondo l’accusa:

“una sentenza del tribunale ecclesiastico non è equiparabile a quella del tribunale penale e un cittadino italiano accusato di avere commesso un delitto, sul territorio italiano, ai danni di un altro cittadino italiano, deve essere giudicato dal tribunale penale”.

A giudizio di Di Girolamo, legale della famiglia del giovane al centro degli abusi:

“siamo peraltro in presenza  di una decisione dell’Arcidiocesi, che dunque non è neanche equiparabile ad una sentenza del tribunale ecclesiastico”.

Il tribunale collegiale ha scelto di posticipare la decisione sull’eccezione al proseguo del giudizio. Prima della prossima udienza saranno infatti rese note le motivazioni della Cassazione, che potrebbero influenzare lo svolgimento del processo.

La difesa di don Vito Cantò, nel frattempo, prendendo atto della decisione del tribunale pescarese, ha presentato una richiesta di rito abbreviato condizionata all’acquisizione di documentazione relativa ad una chat intercorsa tra la persona offesa ed altre persone, avvenuta tre anni fa, dopo i fatti contestati.

La richiesta era già stata presentata e respinta in fase di udienza preliminare, ma oggi è stata accolta dal tribunale collegiale, che “alla luce della situazione esistente al momento della valutazione negativa del gup, ritiene ingiustificato il dissenso relativo all’antieconomicita’ del rito”.

Si tornerà dunque in aula il 23 novembre prossimo, quando saranno ascoltate due delle persone che hanno partecipato alla chat prodotta dalla difesa e un consulente di parte.
La vicenda ha avuto inizio nel 2013, quando alla curia di Pescara arrivarono voci su presunti abusi sessuali ai danni di un ragazzino. Nell’estate del 2013, con il processo canonico alle battute iniziali, fu l’arcivescovo Tommaso Valentinetti a sospendere don Vito “ad cautelam”, ma senza informare le forze dell’ordine dei presunti abusi sessuali. Proprio in quel periodo il parroco lasciò misteriosamente e improvvisamente la parrocchia di Villa Raspa e si dimise dal suo ruolo di educatore negli scout dell’Agesci. Dopo l’inizio del processo canonico, i genitori del ragazzo si rivolsero alla squadra mobile guidata da Pierfrancesco Muriana, rivelando che tra il 2011 e il 2012 ci sarebbero stati incontri sessuali tra il prete e il minorenne nell’alloggio canonico di don Vito. Sulla base degli atti dell’inchiesta, coordinata dal pm Salvatore Campochiaro, “i rapporti sarebbero avvenuti senza costrizione fisica ma, a distanza di mesi, avrebbero provocato una crisi di identità sessuale al ragazzo” e lui si sarebbe confidato con i genitori.

Il processo canonico, iniziato nel 2013, si è concluso con una sentenza di condanna che prevede l’interdizione perpetua dallo svolgimento di attività parrocchiali a contatto con i minorenni, la sospensione per tre anni dal ministero sacerdotale, l’obbligo di dimora per cinque anni, all’interno di un monastero di Roma, al fine di condurre “una vita di preghiera e di penitenza”, e la prescrizione di “un percorso psicoterapeutico”. Don Vito Cantò ha comunque evitato la pena massima prevista dal tribunale ecclesiastico, ovvero la perdita dello stato clericale.

 

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