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Rimborsoli abruzzese, depositate le motivazioni. Per il gup non vi fu “nessun rimborso illecito”

Rimborsoli abruzzese, depositate le motivazioni. Per il gup non vi fu “nessun rimborso illecito”

PESCARA, 15 novembre – Nessun rimborso illecito ma tutte spese autorizzate e rientranti nel budget. E’ quanto scrive, nelle motivazioni della sentenza di assoluzione per la rimborsopoli abruzzese, il gup del Tribunale di Roma, che il 12 giugno scorso, al termine del processo con rito abbreviato,  fece cadere tutte le accuse nei confronti dell’ex presidente della giunta regionale abruzzese Gianni Chiodi, dell’ex vicepresidente Alfredo Castiglione e dell’ex assessore all’Istruzione Paolo Gatti. Gli amministratori erano accusati di peculato e Chiodi e Gatti anche di truffa aggravata, in relazione all’utilizzo, tra il 2009 e il 2011, delle carte di credito della Regione.

La prospettazione dell’accusa è carente quanto alla prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, di un utilizzo per fini personali, e quindi illecito, dei fondi regionali nella disponibilità dei singoli componenti” scrive il gup nelle motivazioni, sottolineando come “per la maggior parte delle contestazioni le difese hanno offerto elementi idonei a una diversa ricostruzione dei fatti aventi una attitudine dimostrativa dell’irrilevanza penale delle condotte. In particolare, le difese hanno dedotto come le spese per alloggio, pranzi, cene, coperte con i fondi erogati dall’ente e poi rimborsati, rientravano tutte nel budget annuo di spesa, ed erano tutte autorizzate previamente, salvo che per quelle del presidente non necessitanti alcun previa autorizzazione, ed erano correlate all’esercizio del loro mandato istituzionale“.

Il gup evidenzia inoltre come  “gli imputati hanno sostenuto delle spese, pagando direttamente con carta in dotazione o anticipandole e chiedendo poi il rimborso, fra l’altro per un ammontare non rilevante, giustificando adeguatamente l’utilizzo o comunque producendo a supporto documenti attestanti spese inerenti le loro finalità istituzionali. La documentazione predisposta a giustificazione delle spese sostenute dagli imputati nel corso delle missioni in oggetto delle rispettive contestazioni – prosegue il giudice – risulta redatta in piena conformità alla normativa e alle delibere che disciplinano la materia”.

Il giudice, inoltre, considera “un dato oggettivo ed inconfutabile, emerso dalle indagini svolte, che tali spese, di entità non ingente e sempre nei limiti del budget previsto per ciascun componente della Giunta regionale, non risulta essere stato oggetto di alcun rilievo in sede amministrativa. La stessa indagine avviata dalla procura della Corte dei Conti della regione Abruzzo risulta archiviata non essendo emerse irregolarità contabili“.

Sulla posizione di Chiodi, in particolare, il gup sottolinea come “nessuna delle singole spese rientra nella categoria delle spese abnormi e come tali illecite, rispondendo invero a criteri di congruità e alla modalità di spesa previste dalla normativa regionale“. Per il giudice, dunque, come si legge ancora nelle motivazioni, “dagli atti di indagine è provato inequivocabilmente che non si tratta di spese finalizzate ad interessi personali dell’imputato ed estranee alla sua attività politico istituzionale“. Un passaggio, infine, viene anche dedicato  al rimborso per il pernotto effettuato da Chiodi, in compagnia di un’altra persona, all’Hotel del Sole a Roma, in occasione di una missione istituzionale. “Le indagini – conclude il gup – hanno accertato che da parte dell’imputato non vi è stata alcuna condotta truffaldina diretta a lucrare un guadagno indebito” .

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